La nostra Costituzione stabilisce la struttura democratica del Paese mettendo dei paletti saldi rispetto la legislazione esclusiva dello Stato su alcune materie tra le quali “ordine pubblico e sicurezza”: principio troppo spesso dimenticato che, però, vale nella disciplina del gioco pubblico e dei casino online italiani essendo in essa ribadita la “riserva di Stato” vigente su questo particolare comparto. Riserva di Stato messa più volte in discussione attraverso la ormai annosa “questione territoriale” che ha visto Regioni ed Enti Locali reclamare (ed a volte anche acquisire de facto) un diritto su questo settore.
Ma qualcosa con la sigla dell'accordo sul riordino del gioco tra lo Stato e gli stessi Enti sta cambiando: il Governo con questa intesa ha messo molto probabilmente “le cose al proprio posto” e così la “riserva di Stato” è ridivenuta di attualità ed al suo interno il gioco si assesterà per merito appunto della nuova riforma: una controprova di questo ripristino della “riserva” è la decisione del Consiglio dei Ministri di questi giorni che ha impugnato la Legge sul Gioco della Regione Basilicata.
Costituzione alla mano quello ottenuto in Conferenza è un passaggio inevitabile, ma certamente non scontato, tenendo conto il clima relativo a questo argomento he si è vissuto negli ultimi anni: per rintracciare una simile decisione da parte dell'Esecutivo, bisogna fare qualche passo indietro, e precisamente nel 2011, data da attribuirsi all'inizio della ormai arcinota “questione territoriale” quando il Governo di allora decise di impugnare la Legge Provinciale di Bolzano “anti-gioco”. Questo percorso fu affidato alla Corte Costituzionale per una violazione presunta della stessa “riserva di Stato” ed uno “sconfinamento di poteri” da parte di quella Provincia autonoma.
Allora, la Consulta non confermava la tesi sottoposta dall'Esecutivo e stabilì che non c'erano i profili di illegittimità in quanto la materia “appariva cambiata, merito forse dell'accordo tra Stato e Regioni sulla disciplina dei giochi che, tra i suoi principi basilari, ribadisce anche l'esigenza di tutela dell'ordine pubblico in accordo con la successiva giurisprudenza sopraggiunta nel tempo.
Ma già dal 2015-2016 la violazione “della riserva” veniva valutata al di là della sentenza della Corte Costituzionale del 2011, e alla luce del cosiddetto effetto “espulsivo” delle norme regionali, effetto più volte dimostrato durante i vari dibattimenti. Tale effetto espulsivo, ove venga dimostrato, è ovvio che vada ad incidere direttamente sulla “riserva di Stato” in quanto va a determinare la proibizione del gioco sul territorio interessato laddove, invece, lo Stato -ordinamento giuridico nazionale- ha ritenuto giusto operare la regolamentazione dello stesso gioco, superando la proibizione dello stesso.
Praticamente, l'effetto espulsivo andrebbe a causare l'ingresso sul territorio del gioco illegale per soddisfare la richiesta che del gioco, inutile nasconderlo, esiste ed anche in maniera “forte”, unito alla criminalità con le relative condotte e con la conseguente commissione di variegati reati. D'altra parte, la stessa Corte Costituzionale -prima del “caso Bolzano”- aveva fatto propri orientamenti in difesa dalla “riserva di Stato” sui giochi: nel ben lontano 2006 aveva rilevato che la materia si riferisce all'adozione di misure relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico e che in essa rientra non solo la disciplina per contrastare il gioco d'azzardo, ma anche quella di disciplinare i giochi leciti.